Condizioni di vendita e consegna

I. Validità

1.   Le presenti condizioni di vendita e consegna valgono esclusivamente nel caso in cui il committente sia un'azienda (§ 14 BGB, Codice Civile Tedesco), una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo sociale di diritto pubblico. Le nostre condizioni di vendita, consegna e montaggio sono valide in via esclusiva. Eventuali condizioni di acquisto del cliente in contrasto con esse acquisiscono efficacia solo se da noi espressamente approvate in forma scritta. Tutte le offerte, gli accordi, gli ordini e le forniture sono basati sulle condizioni di seguito riportate, che si intendono approvate all'atto dell'assegnazione dell'ordine o dell'accettazione della fornitura. Per qualsiasi divergenza rispetto a dette condizioni è necessario un accordo scritto. Eventuali accordi accessori verbali richiedono la forma scritta, in particolare per gli impegni di qualsiasi tipo presi oralmente dai nostri rappresentanti e dal nostro personale. In caso di ordinazioni telefoniche fa fede esclusivamente il testo della conferma d'ordine.

II. Offerte, esecuzione dell'ordine

1.   In linea di principio tutte le offerte si intendono senza impegno. L'ordinazione della merce da parte del committente vale come offerta di contratto vincolante. Laddove non risulti diversamente dall'ordinazione, è nostra facoltà accettare quest'offerta di contratto entro due settimane dalla nostra ricezione.
2.   Il contenuto e l'entità delle nostre forniture e prestazioni sono definiti esclusivamente dalla nostra conferma d'ordine. Quanto sopra vale anche se la conferma d'ordine è in contrasto con l'ordinazione scritta o telefonica e se ad essa non ci si oppone immediatamente.
3.   Ci riserviamo di apportare modifiche tecniche anche dopo avere inviato la conferma d'ordine.

III. Tempi di consegna

1.   Il termine di consegna viene concordato di volta in volta o da noi indicato all'accettazione dell'ordinazione. In caso contrario, il termine di consegna è di cinque settimane dalla stipula del contratto. 
2.   Le interruzioni dell'esercizio dovute a forza maggiore, sommossa, sciopero o serrata, guasto di macchinari o carenza di materiale da parte nei nostri fornitori a monte ci dispensano dagli obblighi di consegna assunti per la durata dell'impedimento.
3.   Se in caso di ritardo della consegna viene fissata una proroga, quest'ultima non può essere inferiore a quattro settimane. Trascorsa tale proroga, il committente può rescindere il contratto. Sono escluse ulteriori rivendicazioni quali assunzione dell'onere delle spese e risarcimento danni.

IV. Consegna, prezzi e condizioni di pagamento

1.   A partire da un valore dell'ordine di € 1.000,00 per ogni commissione, i nostri prezzi per persiane e ferramenta si intendono franco domicilio del cliente. Al di sotto di € 1.000,00 si applica un contributo forfettario alle spese di trasporto di € 50,00 per ogni commissione. Quanto sopra vale per i seguenti Paesi: DE, FR, CH, AT, BE, NL, LU, ES, IT (in tutti i Paesi si intende solo la terraferma).  L'invio di pacchi o di ferramenta, le forniture parziali anticipate o successive sono soggetti all'addebito dei costi di trasporto effettivi. Per gli ordini di verniciatura conto terzi si applicano i costi di trasporto in base al listino prezzi separato.
2.   In caso di variazioni degli elementi di costo decisivi per la nostra produzione, quali materiali, salari, tariffe per il trasporto, costi energetici, tasse, dogane ecc., ci riserviamo espressamente la facoltà di adeguare i prezzi. Valgono i prezzi in vigore alla stipula del contratto.
3.   Le nostre fatture sono pagabili entro 30 giorni netto dalla ricezione.
4.   Allo scadere del termine di pagamento sopra indicato il committente cade in mora. Nell'arco del periodo di mora sul prezzo d'acquisto deve essere applicato il tasso d'interesse di mora di legge di volta in volta vigente. Ci riserviamo di rivendicare un ulteriore danno di mora.
5.   Al committente spettano i diritti di compensazione o di ritenzione solo nella misura in cui la sua rivendicazione sia constatata come legalmente valida o inconfutabile.
6.   Ci riserviamo la facoltà di effettuare consegne parziali e di emettere fatture separate alla consegna.
7.   Se successivamente alla stipula del contratto risulta evidente che il nostro diritto al prezzo d'acquisto è a rischio a causa della solvibilità insufficiente del committente (ad es. per la richiesta di apertura di una procedura di insolvenza), in base alle disposizioni di legge abbiamo la facoltà di rifiutare la prestazione e, eventualmente dopo aver fissato un termine, di recedere dal contratto (§ 321 BGB). Per i contratti relativi alla produzione di merce infungibile (realizzazioni uniche) possiamo dichiarare immediatamente il recesso; sono fatte salve le regolamentazioni di legge in merito alla superfluità della fissazione di un termine.
8.   I pagamenti con assegni vengono accettati salvo buon fine. I pagamenti in cambiali vengono accettati solo previo il nostro consenso. Se diamo il nostro consenso al pagamento in cambiali, la cambiale viene accettata solo pro solvendo. Tutti i costi e le spese correlate, comprese le spese di sconto, sono a carico del cliente.

V. Passaggio del rischio, trasporto, imballaggio

1.   Gli imballaggi standard (semplici cartoni) sono gratuiti. Gli imballaggi particolari che prevedano l'uso di pallet, l'imballaggio per spedizione marittima o via spedizioniere ecc. sono soggetti al pagamento dei costi supplementari.
2.   Il rischio di perdita o di deterioramento della merce dovuti a cause fortuite passa al cliente non appena abbiamo consegnato la merce allo spedizioniere o alle ferrovie federali tedesche. In caso di trasporto effettuato con i nostri veicoli, il passaggio del rischio avviene non appena il veicolo ha raggiunto il perimetro dell'azienda del cliente o il luogo di destinazione. Le operazioni di scarico si effettuano a rischio e pericolo del cliente.

VI. Reclami per merce difettosa, prestazione di garanzia

1.   Se la merce fornita è difettosa, possiamo innanzitutto decidere se provvedere all'adempimento posticipato con la rimozione del vizio (riparazione) o alla fornitura di merce in stato ineccepibile (fornitura sostitutiva). Resta impregiudicato il nostro diritto di rifiutare l'adempimento posticipato ai sensi dei requisiti di legge.
2.   Le rivendicazioni per difetti del committente presuppongono che abbia adempiuto ai propri obblighi di controllo e reclamo previsti dalla legge (§§ 377, 381 HGB, Codice Commerciale Tedesco). Se al momento del controllo o successivamente compare un vizio, dobbiamo ricevere immediatamente una comunicazione scritta in merito. Per comunicazione immediata si intende effettuata entro otto giorni e il rispetto del termine presuppone la nostra ricezione della comunicazione a tempo debito. Indipendentemente da tale obbligo di controllo e reclamo, l'acquirente deve notificare per iscritto i difetti evidenti (incluse forniture errate o incomplete) entro otto giorni dalla consegna e il rispetto del termine presuppone la nostra ricezione della comunicazione a tempo debito. Se l'acquirente non provvede al controllo corretto e/o alla notifica dei difetti, da parte nostra è esclusa qualsiasi responsabilità per il vizio non notificato.
3.   I costi derivanti da reclami ingiustificati sono a carico del committente.
4.   Se l'adempimento posticipato non ha avuto esito positivo, oppure il termine adeguato, che il committente deve fissare per l'adempimento posticipato, è scaduto senza alcun esito, oppure non è indispensabile in base alle disposizioni di legge, il committente può recedere dal contratto o ridurre il prezzo. In caso di vizio irrilevante, tuttavia, non sussiste alcun diritto di recesso. Eventuali rivendicazioni da parte del committente per risarcimento danni o rimborso di spese inutili sussistono unicamente sulla base delle regolamentazioni seguenti e sono escluse in tutti gli altri casi.
5.   La garanzia per forniture e prestazioni richiede di principio l'osservanza delle schede tecniche e delle nostre linee guida sulla qualità. Richiede altresì il rispetto delle istruzioni di montaggio di EHRET GmbH. Un montaggio o un utilizzo che si discosta, anche in parte, dalle nostre istruzioni di montaggio e d'uso comporta l'esclusione della garanzia per difetti. Decade al contempo qualsiasi garanzia. In linea di principio le caratteristiche delle nostre forniture e prestazioni sono da considerarsi concordate solo se risultano dalle schede tecniche, dalle direttive di EHRET sulla qualità e dalle istruzioni di montaggio di EHRET GmbH. Affermazioni pubbliche, elogi o misure pubblicitarie non contengono alcuna descrizione vincolante delle caratteristiche concordate delle nostre forniture e prestazioni. Le nostre schede tecniche e le linee guida di EHRET sulla qualità possono essere consultate e scaricate in qualsiasi momento dal nostro sito web www.ehret.com. Dietro richiesta scritta inviamo volentieri le schede tecniche e le linee guida di EHRET sulla qualità.

VII. Altre responsabilità

1.   Laddove non risulti diversamente dalle presenti condizioni di vendita e consegna, incluse le disposizioni che seguono, in caso di violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali siamo responsabili in conformità alle disposizioni di legge di volta in volta applicabili.
2.   Siamo responsabili per il risarcimento danni, indipendentemente dal fondamento giuridico, in caso di dolo e negligenza grave. In caso di negligenza lieve rispondiamo solo
a)   per i danni derivanti da decesso, lesioni all'integrità fisica o alla salute,
b)   per i danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (un obbligo il cui adempimento consente l'esecuzione corretta del contratto in concreto e sul rispetto del quale il partner contrattuale confida e può confidare regolarmente); in tal caso la nostra responsabilità è tuttavia limitata al risarcimento dei danni prevedibili e tipici.
3.   Le limitazioni della responsabilità risultanti da VII. punto 2 non valgono qualora un vizio sia stato taciuto intenzionalmente da parte nostra o abbiamo fornito una garanzia per le caratteristiche della merce. Lo stesso vale per le rivendicazioni del committente ai sensi della Legge sulla responsabilità per danno da prodotti.
4.   Il committente può recedere o disdire il contratto a causa di una violazione degli obblighi che non consiste in un vizio, solo se tale violazione è a noi imputabile. È escluso che il committente possa far valere il diritto di recesso a propria discrezione (in particolare ai sensi di §§ 651, 649 BGB). Per tutto il resto si applicano i presupposti di legge e le conseguenze giuridiche.

VIII. Prescrizione

1.   In deroga a § 438 cpv. 1 n. 3 BGB, il termine generale di prescrizione per i diritti derivanti da vizi della cosa o vizi giuridici è di un anno dalla data di consegna. Se è stato concordato un collaudo, la prescrizione inizia a decorrere dalla data del collaudo.
2.   Se la merce è costituita da un fabbricato o da un oggetto che è stato utilizzato in un edificio in conformità al suo uso abituale facendo così insorgere il vizio (materiale da costruzione), il termine di prescrizione è di cinque anni dalla data di consegna conformemente alla regolamentazione di legge (§ 438 cpv. 1 n. 2 BGB). Restano impregiudicate anche le regolamentazioni speciali di legge relative ai diritti reali di restituzione di terzi (§ 438 cpv. 1 n. 1 BGB), al caso di dolo del venditore (§ 438 cpv. 3 BGB) e ai diritti di rivalsa del fornitore nel caso di consegna finale a un consumatore (§ 479 BGB).
3.   I termini di prescrizione sopra indicati, stabiliti dal diritto di compravendita, vengono applicati anche per le richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali del committente relativamente a un vizio della merce, salvo il caso in cui l'applicazione dei termini di prescrizione normalmente stabiliti dalla legge (§§ 195, 199 BGB) non comporti un termine più corto nei singoli casi. Vengono in ogni caso fatti salvi i termini di prescrizione stabiliti nella Legge sulla responsabilità per danno da prodotti. Negli altri casi, per le richieste di risarcimento danni da parte del committente al punto VII., si applicano esclusivamente i termini di prescrizione previsti dalla legge.

IX. Riserva di proprietà

1.   Ci riserviamo la proprietà della merce fino al ricevimento di tutti i pagamenti relativi a contratti di fornitura stipulati con il cliente.
2.   Il cliente ci cede tutti i crediti del prezzo di vendita vantati nei confronti dei suoi acquirenti in seguito alla vendita della merce fornita con riserva di proprietà. Il cliente è autorizzato a riscuotere detti crediti ceduti, fatta salva la nostra facoltà di riscuoterli personalmente. Il cliente si impegna a comunicarci, su richiesta, i crediti ceduti e i relativi debitori, a fornire tutte le informazioni necessarie per la riscossione, nonché a informare i debitori in forma scritta in merito alla cessione.
3.   Il cliente non ha facoltà di costituire in pegno la merce che gli è stata fornita con riserva di proprietà o di cederla a terzi come garanzia. Il committente deve comunicarci immediatamente eventuali pignoramenti o interventi di altra natura da parte di terzi.
4.   In caso di comportamento del cliente contrario alle disposizioni del contratto, in particolare in caso di ritardo nei pagamenti, il cliente si impegna a restituirci la merce dietro nostra richiesta. Quanto sopra costituisce un recesso solo se da noi espressamente dichiarato.
5.   Se la merce con riserva di proprietà viene venduta insieme ad altra merce che non è di nostra proprietà, il credito del cliente nei confronti del suo acquirente si intende ceduto a noi per un valore pari al credito del prezzo di vendita concordato tra noi e il cliente con la stipula del relativo contratto di fornitura.
6.   Se la nostra riserva di proprietà decade in seguito al montaggio da parte del cliente, il cliente cede immediatamente a noi i diritti al risarcimento che vanta nei confronti del suo acquirente nella misura del nostro credito del prezzo di vendita. Detto obbligo alla cessione si applica anche quando il montaggio per conto del cliente è stato effettuato dal nostro personale.
7.   Eventuali garanzie saranno da noi svincolate nella misura in cui i crediti da garantire siano sovragarantiti di oltre il 20%.

X. Luogo di adempimento, foro competente, efficacia del contratto

1.   Il luogo di adempimento per forniture e pagamenti è la sede di EHRET GmbH.
2.   Il foro competente per le azioni legali derivanti dal contratto di fornitura, relative alla sua origine e alla sua efficacia (anche per azioni legate ad assegni e cambiali) è il tribunale competente per territorio e materia per 77972 Mahlberg. Abbiamo tuttavia anche la facoltà di intentare un’azione legale presso il foro competente generale del committente.
3.   La nullità di singole disposizioni del contratto non pregiudica la validità delle restanti disposizioni in esso contenute.
4.   Il committente può cedere i diritti derivanti dal presente contratto esclusivamente con il nostro espresso consenso scritto.
5.   Il contratto è disciplinato dal diritto tedesco, con esclusione della normativa internazionale, in particolare la Convenzione dell'ONU sulla vendita internazionale di beni.